[A] La Corte di Giustizia ha precisato che “il legislatore comunitario non ha inteso restringere la nozione di “operatore economico che offre servizi sul mercato” unicamente agli operatori che siano dotati di un’organizzazione d’impresa né introdurre condizioni particolari atte a porre una limitazione a monte dell’accesso alle procedure di gara in base alla forma giuridica e all’organizzazione interna degli operatori economici”. [B] Sulla possibilità o meno per un consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. di partecipare in R.T.I. con una società ad una gara di appalto per l’affidamento di contratti pubblici
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